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giovedì 24 febbraio 2011

BIOTESTAMENTO: GAMBINO, FALSO CHE DDL IMPONGA ALIMENTAZIONE FORZATA

di: Alberto Gambino - ASCA


Roma, 23 feb - L'appello di Saviano, Rodota' e Zagrebelski e' ''la consacrazione di un ruolo che al diritto mai era stato assegnato: essere garante della volonta' individuale, qualunque essa sia''. Lo afferma nell'editoriale di oggi su Sussidiario.net (http://www.ilsussidiario.net/News/Cronaca/2011/2/23/J-ACCUSE-I-tre-sofismi-di-Rodota-e-del-partito-dell-eutanasia-/152229/) il giurista Alberto Gambino, ordinario di diritto civile e direttore del dipartimento di scienze umane dell'Universita' Europea di Roma.

   ''Il caso della volonta'-liberta' di determinare scelte di fine vita non ha attualmente nel nostro ordinamento la portata di 'pretesa giuridica' - commenta il prof. Gambino - ma cozza contro disposizioni di legge a tutela della vita umana, con la conseguenza che se qualcuno oggi ponesse fine ad un'esistenza umana per assecondare il volere del malato incorrerebbe nella commissione di reati come l'omicidio del consenziente o il suicidio assistito''.

   ''Non esiste dunque allo stato della legislazione italiana un diritto assoluto all'autodeterminazione - prosegue il giurista - che percio' non puo' ritenersi prevaricato da un ddl in via di approvazione''.

   ''Proprio con riferimento al rifiuto di cura - aggiunge il Gambino - la giurisprudenza di legittimita' italiana non e'

rappresentata solo dallo sporadico caso Englaro, ma, in maniera piu' robusta, afferma che la validita' di un consenso preventivo ad un trattamento sanitario e' esclusa in assenza della doverosa, completa, analitica informazione sul trattamento stesso'' e un ''ddl che si instrada su tale solco non puo' dunque definirsi in contraddizione con il dettato costituzionale, essendo piuttosto in piena armonia con quanto il sistema giuridico italiano gia' indica''.

   ''Non e' vero - spiega ancora il giurista - che il ddl imponga autoritariamente l'obbligo all'alimentazione e alla idratazione forzate in spregio all'art. 32 della Costituzione, infatti, e' oggi del tutto legittimo, anzi doveroso, in caso d'urgenza attivare protocolli che prevedono il sostentamento parenterale''.

   ''Si tratta ora di riconsegnare al Parlamento la prerogativa costituzionale di disciplinare una questione di forte impatto sociale, come le scelte di fine vita - conclude il prof. Gambino - disinnescando l'incedere di altre possibili decisioni giurisprudenziali di stampo creativo''.

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